a cura dell’Avv. Diego Galliano, Segretario ADU Italia
La notificazione del decreto di liquidazione dei compensi sta assumendo un rilievo operativo sempre maggiore nell’attività quotidiana del difensore, soprattutto quando si tratta di ottenere, in tempi ragionevoli, la stabilizzazione del provvedimento e il successivo avvio dell’iter di pagamento.
La questione nasce dalla necessità di distinguere nettamente la comunicazione del decreto effettuata dalla cancelleria dalla sua notificazione. Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre opposizione, infatti, i due adempimenti non sono sovrapponibili.
Ne deriva per il difensore un ulteriore onere pratico: individuare correttamente tutti i destinatari, verificarne il domicilio digitale, scegliere la modalità di notificazione appropriata e conservare la relativa documentazione.
ADU Italia ha pertanto predisposto un percorso operativo volto ad agevolare i colleghi nella gestione di questi adempimenti.
Il primo principio da tenere fermo è semplice:
la comunicazione del decreto da parte della cancelleria non equivale alla notificazione dello stesso.
La notificazione assume rilievo ai fini della decorrenza del termine breve di 30 giorni per proporre opposizione al decreto di pagamento, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione agli artt. 325 e 326 c.p.c.
In assenza di notificazione, viene invece in rilievo il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento, secondo la disciplina dell’art. 327 c.p.c.
Da qui l’interesse concreto del professionista a procedere alla notificazione: evitare che la possibilità di opposizione rimanga aperta per l’intero termine lungo e consentire all’ufficio di proseguire, una volta stabilizzato il decreto, negli adempimenti finalizzati al pagamento.
Ricevuto il decreto, il difensore dovrà innanzitutto verificare:
Occorrerà quindi individuare tutti i soggetti interessati dalla notificazione, tenendo conto della concreta composizione processuale: Pubblico Ministero, imputato o indagato, eventuale parte civile, responsabile civile e ulteriori parti processuali.
L’art. 83, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002 costituisce, sotto questo profilo, il riferimento normativo essenziale.
Individuati i destinatari, si apre una fase particolarmente delicata: la ricerca del loro domicilio digitale.
Un principio deve essere tenuto ben presente:
non è sufficiente che l’indirizzo trovato sia una PEC. Occorre verificare che provenga da un pubblico elenco utilizzabile e che sia effettivamente riferibile al destinatario.
In particolare, a seconda della natura del destinatario, potranno venire in rilievo:
Avvocati e professionisti: ReGIndE e INI-PEC.
Imprese e società: INI-PEC e Registro delle imprese.
Pubbliche Amministrazioni: gli appositi registri previsti dalla normativa vigente e, nei casi consentiti, IPA.
Persone fisiche: INAD, ove risulti eletto un domicilio digitale.
Per ogni ricerca è consigliabile verificare l’identità mediante codice fiscale o partita IVA, evitando di affidarsi alla sola corrispondenza del nominativo.
È inoltre opportuno conservare nel fascicolo un’evidenza della consultazione del registro effettuata al momento della notificazione.
Una specifica attenzione va riservata alla notificazione nei confronti della Procura della Repubblica.
L’indirizzo non dovrebbe essere individuato attraverso una semplice ricerca sul web né mediante l’utilizzo indiscriminato di PEC di protocollo o di altri indirizzi generici dell’ufficio.
Occorre verificare l’indirizzo dell’ufficio giudiziario attraverso i registri e i servizi del Ministero della Giustizia, accertandone l’idoneità alla ricezione della specifica notificazione.
Anche nel fac-simile predisposto da ADU Italia è pertanto prevista l’indicazione dell’indirizzo PEC utilizzato e del pubblico registro dal quale esso è stato estratto.
Quando i destinatari dispongano di un domicilio digitale utilizzabile, il professionista potrà predisporre la relazione di notificazione, indicando almeno:
Il modello utilizzato nelle slide ADU Italia richiama espressamente la legge n. 53/1994 e contiene una dichiarazione di conformità del decreto rispetto all’omologo trasmesso dalla cancelleria ai sensi dell’art. 196-octies disp. stt. c.p.c.. Il documento contiene precisamente la struttura “NOTIFICO – DICHIARO – ATTESTO”.
Effettuato l’invio, è fondamentale conservare ordinatamente relazione di notificazione, messaggio PEC, ricevuta di accettazione, ricevuta di avvenuta consegna, decreto notificato ed eventuale attestazione di conformità.
È questo uno dei problemi pratici più rilevanti.
Può accadere che, oltre alla Procura della Repubblica, una o più parti processuali non siano titolari di un indirizzo PEC o di altro domicilio digitale risultante dai pubblici registri utilizzabili.
In tal caso la procedura deve necessariamente cambiare.
Nel modello predisposto da ADU Italia assume particolare rilievo la dichiarazione prevista dall’art. 137, comma 7, c.p.c., con la quale si dà atto che il destinatario non è titolare di PEC e/o domicilio digitale risultante dai pubblici registri aventi validità di legge.
Il medesimo modello contiene inoltre l’attestazione relativa all’esenzione ex art. 32 disp. att. c.p.p. e la richiesta di procedere alla consegna del decreto al destinatario.
Quando non sia possibile procedere telematicamente nei confronti della parte priva di domicilio digitale utilizzabile, il difensore può ricorrere all’UNEP territorialmente competente.
Operativamente, l’adempimento può essere gestito:
fisicamente, mediante presentazione degli atti all’ufficio UNEP competente;
oppure, laddove il servizio sia disponibile,
telematicamente, attraverso il deposito della richiesta e degli atti destinati alla notificazione mediante i servizi telematici della giustizia (PCT).
La richiesta dovrà contenere con particolare precisione le generalità del destinatario e il domicilio fisico presso il quale deve essere eseguita la notificazione.
Tra i documenti da predisporre rientrano, secondo il modello operativo elaborato:
Al termine della procedura dovranno essere conservate la ricevuta del deposito e la documentazione restituita dall’UNEP comprovante l’esito della notificazione.
Merita un’apposita avvertenza la possibilità di procedere alla notificazione postale in proprio.
Il ricorso alla posta non deve essere confuso con la notificazione eseguita tramite UNEP o servizio postale.
Qualora l’avvocato intenda avvalersi delle forme di notificazione in proprio per le quali siano richiesti i relativi presupposti, occorre verificare preventivamente la propria posizione rispetto alla disciplina della legge n. 53/1994, compresi gli adempimenti concernenti l’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine competente e il registro cronologico delle notificazioni nei casi in cui esso sia richiesto.
In assenza dei necessari presupposti, il professionista non dovrà procedere autonomamente alla notificazione postale, ma ricorrere alle forme consentite, tra le quali assume particolare rilievo la notificazione tramite UNEP.
Completate tutte le notificazioni, occorre annotare con precisione la data del loro perfezionamento.
Ai fini della gestione pratica del decreto, particolare attenzione dovrà essere posta alla data dell’ultima notificazione, dalla quale verificare la decorrenza del termine utile per l’opposizione.
Trascorsi i 30 giorni senza opposizione, il difensore potrà trasmettere alla cancelleria la documentazione comprovante le notificazioni effettuate e richiedere che l’ufficio proceda agli adempimenti di propria competenza.
Il percorso diventa quindi:
decreto → individuazione dei destinatari → verifica dei domicili digitali → notificazione → conservazione delle prove → decorrenza del termine → verifica dell’eventuale opposizione → trasmissione alla cancelleria → lavorazione amministrativa → fatturazione → pagamento.
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