STATUTO




ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFENSORI D'UFFICIO

PARTE PRIMA

ART. 1 – COSTITUZIONE

1. È costituita dal 23 OTTOBRE 2015, L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFENSORI D’UFFICIO, in breve ADU - ITALIA, con sede in ROMA e durata illimitata.
2 .L’Associazione di categoria, in quanto composta da soli avvocati, è apartitica e non ha scopo di lucro.
3. Presso ogni circondario di Tribunale d’Italia, ovvero presso ogni luogo ove esista un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, può essere costituita una Sezione dell’ADU - ITALIA.
In caso di soppressione dell’Ufficio Giudiziario ovvero del Consiglio dell’Ordine di riferimento, la sezione ivi costituita ha facoltà di mantenere la propria sede.
Ogni Sezione può adottare un proprio Regolamento purché compatibile con il presente Statuto.
4. Tutti i soci sono tenuti all’osservanza del presente Statuto.

ART. 2 – SCOPI ED ATTIVITÀ

1.L'ADU- ITALIA si propone di:
a. tutelare i diritti dei difensori d’ufficio, contribuire a favorire la formazione e la specializzazione dei difensori d’ufficio nonché agevolarne l’accesso all’esercizio della funzione del difensore d’ufficio;
b. vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali della persona ed in particolare sul diritto ad una effettiva difesa e ad un processo equo e di ragionevole durata;
c. rafforzare la funzione difensiva nel processo penale;
d. diffondere i valori dell’effettività della difesa tecnica d’ufficio nel processo penale, riaffermandone la rilevanza costituzionale e la specificità;
e. promuovere lo sviluppo delle competenze forensi inerenti la funzione del difensore d’ufficio.

2. Per raggiungere tali scopi, L'ADU-ITALIA organizza attività scientifiche e culturali volte a promuovere il confronto tra gli associati; promuove e mantiene rapporti con le rappresentanze del mondo forense e giudiziario, istituzionali e politiche, sociali e culturali; studia, propone e sostiene soluzioni, anche normative, corrispondenti all’evoluzione della domanda di giustizia e della professione forense in relazione alla difesa d’ufficio; promuove e sostiene la presenza dei difensori d’ufficio nelle istituzioni e negli organismi forensi e giudiziari.

ART. 3 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’ADU ITALIA è costituito dalle quote versate dalle sezioni, dai contributi devoluti da terzi e dai beni acquisiti. È fatto divieto all’Associazione di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione e fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio dovrà essere interamente devoluto ad altra Associazione o Ente avente finalità non lucrative, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea dei soci nomina un liquidatore.

ART. 4 - SOCI E QUOTE

1. Sono fondatori i soci intervenuti nell’atto costitutivo dell’Associazione ed effettivi quelli che si iscrivono all’Associazione.
Sono soci sostenitori tutti coloro che intendano fruire dei servizi dell’associazione in sede locale e nazionale e sostenere attraverso il proprio contributo economico le attività e gli scopi perseguiti dall’associazione stessa. Essi sono tenuti al versamento di una quota determinata dalla sezione di appartenenza, fanno parte di un apposito elenco distinto da quello dei soci ordinari e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.
Solo i soci effettivi hanno diritto di elettorato attivo e passivo.
2. Possono iscriversi all’Associazione, come soci effettivi, tutti gli avvocati iscritti quali difensori d’ufficio nell’apposito albo tenuto dal CNF.
Il numero dei soci è illimitato.
La domanda di ammissione va rivolta in forma scritta al Consiglio Direttivo della Sezione presso il circondario di riferimento o presso il cui Albo degli Avvocati è iscritto l’aspirante, ovvero nel cui territorio di competenza il richiedente ha un proprio domicilio professionale.
Nei soli casi di inapplicabilità dei suddetti criteri territoriali, la domanda di ammissione potrà essere indirizzata presso una delle sezioni a scelta del richiedente.
Il Consiglio delibera entro i successivi 15 giorni e l’iscrizione ha effetto dal giorno della delibera di accoglimento della domanda.
3. L’iscrizione comporta il pagamento di una quota deliberata dal Consiglio Direttivo di Sezione.
All’inizio di ciascun mandato, il Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce la quota per ciascun iscritto che le Sezioni devono versare annualmente alla Tesoreria Nazionale, contestualmente alla comunicazione dell’elenco degli iscritti e, comunque, entro il 30 Giugno di ogni anno.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
4. La qualità di socio si perde per decadenza o per espulsione, deliberate dal Consiglio Direttivo della Sezione o per dimissione. In quest’ultimo caso il socio che rivesta una carica nell’Associazione la conserva fino al 31 dicembre dell’anno solare successivo all’ultimo ASSEMBLEA ordinario.
5. Il Consiglio Direttivo di Sezione può deliberare l’espulsione del socio che tenga un comportamento contrario alle norme del presente Statuto o agli scopi dell’Associazione o comunque all’etica professionale.
6. Il Consiglio Direttivo Nazionale su proposta della Giunta Nazionale delibera la perdita della qualità di organo dell’ADU- ITALIA a carico delle Sezioni che siano morose da oltre due anni nel pagamento delle quote associative alla Tesoreria Nazionale, e che siano rimaste inadempienti nonostante l’invito ricevuto dal Tesoriere Nazionale di procedere al pagamento delle quote dovute per gli anni di riferimento in un termine non inferiore a trenta giorni.

PARTE SECONDA
ORGANI E FUNZIONI


ART. 5 – ORGANI
1. Le Sezioni sono organi territoriali dell’ADU- ITALIA
Sono organi nazionali dell’ADU- ITALIA:
a. ASSEMBLEA;
b. il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN);
c. la Giunta o l’Ufficio di Presidenza;
d. il Presidente Nazionale.
2. La Giunta verrà costituita e potrà operare quanto aderiranno all’ADU ITALIA almeno 10 Sezioni locali. Nelle more sarà istituito l’Ufficio di Presidenza composto da PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO, VICE-SEGRETARIO E TESORIERE

ART. 6 – SEZIONI

1. La Sezione è composta da almeno 10 iscritti.
La domanda per la costituzione della Sezione, con l’eventuale regolamento adottato e l’elenco soci unitamente alla prova del pagamento delle quote associative alla Tesoreria Nazionale, deve essere inoltrata al Presidente e al Segretario Nazionale i quali provvedono ad inserirla all’ordine del giorno della prima convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale successiva al ricevimento della richiesta.
Il Consiglio Direttivo Nazionale approva con maggioranza semplice dei Consiglieri presenti la costituzione delle sezioni.
Nella domanda di costituzione devono essere indicati il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere unitamente ai componenti il Consiglio Direttivo della Sezione.
È consentita la costituzione o la permanenza in vita di Sezioni con un numero di iscritti inferiore a 10 su deroga concessa dal Consiglio Direttivo Nazionale con maggioranza di 2/3 dei presenti.
Per le Sezioni già costituite la deroga dovrà essere richiesta al primo Consiglio Direttivo Nazionale successivo al venir meno del requisito numerico minimo.
2. Il Presidente di Sezione cura i collegamenti tra la Sezione ed il Consiglio Direttivo Nazionale di cui fa parte; è responsabile delle comunicazioni con il Segretario, il tesoriere nazionale e la giunta o Ufficio di Presidenza.
3. Le Sezioni promuovono, in piena autonomia, attività, iniziative e rapporti diretti al perseguimento degli scopi sociali, nel rispetto del presente Statuto, degli indirizzi congressuali e dei deliberati del Consiglio Direttivo Nazionale e della Giunta o Ufficio di Presidenza; hanno propria autonomia e responsabilità patrimoniale.
4. Il Presidente della Sezione è tenuto a versare annualmente al Tesoriere Nazionale la quota per ciascun iscritto nel termine del 30 Giugno e a comunicare al Segretario Nazionale:
- entro il 30 Giugno di ogni anno, l’elenco degli iscritti;
- entro 20 giorni prima dell’inizio dell’ASSEMBLEA ordinaria la composizione del Consiglio Direttivo;
entro 20 giorni prima dell’ASSEMBLEA ordinaria i nominativi dei delegati all’ ASSEMBLEA;
- entro 5 giorni prima dell’inizio dell’ASSEMBLEA straordinaria i nominativi dei delegati all’ASSEMBLEA.
In caso di elezione degli organi della Sezione fuori dalla sessione assembleare, il Presidente della Sezione effettua le conseguenti comunicazioni entro 15 giorni dalle elezioni stesse.
5. Il mancato adempimento di uno solo degli obblighi previsti a carico del Presidente di Sezione preclude ai rappresentanti della Sezione il diritto di voto nell’ASSEMBLEA, ordinaria e straordinaria e nel Consiglio Direttivo Nazionale.
L’elettorato attivo è comunque garantito se, all’atto dell’esercizio del diritto di voto, gli adempimenti risultano assolti da almeno 20 giorni prima del voto stesso, così come in caso di preesistente morosità, per una o più annualità, la stessa sia stata completamente sanata nello stesso termine ed il Presidente di Sezione ne abbia dato comunicazione al Segretario e al Tesoriere Nazionale da almeno 10 giorni o nel solo caso dell’ASSEMBLEA straordinaria da almeno 5 giorni.
6. Il mancato rispetto del presente Statuto, degli indirizzi congressuali e dei deliberati del CDN, ove configurino un grave, reiterato ed insanabile contrasto tra la posizione assunta dalla Sezione e quella assunta dal CDN o dal ASSEMBLEA, può comportare – su proposta della Giunta o dell’ Ufficio di Presidenza ed ai sensi dell’art. 8, comma 5, lett. g) - la perdita della qualità di soci dell’ADU ITALIA per gli iscritti alla medesima Sezione e l’inibizione dell’uso del nome, del logo e di ogni altro segno e/o simbolo della Associazione, venendo meno la qualità di organo dell’ADU ITALIA.

ART. 7 – ASSEMBLEA

1. L’ ASSEMBLEA ordinaria si tiene ogni tre anni, di regola nel mese di novembre, ed è composto dai Delegati delle Sezioni, in misura di un delegato per ogni 5 iscritti o frazione di 5 superiore a 2, previa verifica della regolarità con tutti gli adempimenti statutari, nell’anno dell’ASSEMBLEA e in quello precedente.
2. Ogni delegato, se sono stati adempiuti gli obblighi di cui all’art. 6, comma quarto, oltre ad esprimere il proprio voto, può rappresentare, a tal fine, un altro delegato della medesima sezione.
3. La sessione assembleare dura dalla convocazione dell’ASSEMBLEA sino alla conclusione dello stesso.
4. L’ ASSEMBLEA ordinaria viene convocato dal Presidente dell’Associazione mediante avviso scritto da comunicarsi alle Sezioni entro il 31 luglio e comunque almeno 90 giorni prima del suo inizio.
5. L’ASSEMBLEA, attraverso il più ampio confronto, determina l’indirizzo politico-programmatico dell’Associazione, stabilisce gli obiettivi da perseguire ed i percorsi e gli strumenti con i quali raggiungerli.
Elegge il Presidente a scrutinio segreto.
6. In ogni momento possono tenersi Assemblee Straordinarie per deliberare su questioni di preminente interesse per l’Associazione; ad essi si applicano le medesime regole dell’ASSEMBLEA Ordinaria, ma la convocazione deve essere comunicata con soli 30 giorni di anticipo e può essere richiesta anche da almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale o oppure da almeno la metà delle Sezioni in regola con gli adempimenti di cui all’art. 6, comma 4.
7. Partecipano all’ASSEMBLEA con diritto di voto le nuove sezioni la cui domanda di costituzione sia stata approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale almeno sei mesi prima dell’ASSEMBLEA stessa. L’ASSEMBLEA delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei delegati alla prima convocazione.

ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Ogni sezione è rappresentata nel CDN dal proprio Presidente e da un consigliere per ogni 30 iscritti e frazioni superiori a 20 oltre i primi 30. In caso di impedimento il Presidente può delegare il Vice Presidente.
2. La composizione del Consiglio viene comunicata, subito dopo l’elezione del Presidente Nazionale, dal Segretario cui le Sezioni devono far pervenire i nominativi entro 20 giorni dalla nomina. Eventuali mutamenti devono essere riferiti dal Segretario al CDN subito dopo averne ricevuta comunicazione. I componenti durano in carica fino all’ ASSEMBLEA ordinaria successivo.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente che lo convoca, su propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo o di almeno metà delle sezioni costituite.
4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, alla prima convocazione, di almeno la metà dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Tutti i componenti hanno diritto di voto, sempreché siano stati adempiuti gli obblighi di cui all’art. 6, comma quarto.
5. Il Consiglio:
a. elegge la Giunta su proposta del Presidente;
b. sollecita, coordina ed indirizza le attività delle Sezioni; elabora, sviluppa ed aggiorna le direttive politiche dell’Associazione e gli indirizzi programmatici approvati dall’ ASSEMBLEA; delibera la convocazione dell’ASSEMBLEA Straordinario;
c. delibera le iniziative e le attività per attuare le scelte assembleari;
d. approva i bilanci preventivo e consuntivo;
e. approva i bilanci preventivo e il rendiconto economico e finanziario annuale da redigersi obbligatoriamente;
f. stabilisce, all’inizio di ciascun mandato, l’ammontare della quota che le Sezioni devono versare al Tesoriere nazionale per ciascun iscritto.
g. delibera ai sensi dell’art. 4 comma 6 la perdita della qualità di sezione dell’ADU ITALIA per le sezioni morose da oltre due anni nel pagamento delle quote alla Tesoreria Nazionale.
6. Il Segretario Nazionale redige i verbali delle sedute del CDN e li trasmette ai componenti dello stesso appena disponibili e comunque prima della successiva seduta del CDN.

ART. 9 – GIUNTA

1. La Giunta è formata da 11 membri ed è composta:
a. dal Presidente dell’Associazione, che la presiede;
b. da un Vicepresidente, un Segretario, un Vice Segretario e un Tesoriere dell’Associazione che compongono, con il Presidente, l’Ufficio di Presidenza;
c. da altri 6 membri.
2. Possono far parte della Giunta i Consiglieri Nazionali o i Delegati all’ultima ASSEMBLEA. Il mandato dura fino all’ ASSEMBLEA ordinaria successiva.
3. I componenti della Giunta sono eletti dal CDN a maggioranza assoluta.
Su proposta del Presidente eletto, l’ASSEMBLEA può derogare i termini di convocazione del primo CDN successivo all’ASSEMBLEA ordinaria.
4. La Giunta:
a. attua l’indirizzo politico – programmatico individuato dall’ ASSEMBLEA secondo i deliberati del Consiglio Direttivo Nazionale;
b. mantiene e sviluppa i rapporti con le altre associazioni e le istituzioni forensi e giudiziarie, con le forze politiche e culturali in Italia.
5. La Giunta è convocata dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti, con avviso inviato almeno 7 giorni prima, tranne per i casi di urgenza. Per la validità della seduta occorre la presenza, alla prima convocazione, di oltre la metà dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 10 – PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA

1. Il Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Presiede l’Ufficio di Presidenza, la Giunta, il Consiglio Direttivo Nazionale e l’ASSEMBLEA sino all’elezione del nuovo Presidente. Il mandato dura fino alla elezione del successivo Presidente.
2. L’Ufficio di Presidenza è parte integrante della Giunta (ove istituita) ed è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Vice Segretario e dal Tesoriere.
L’Ufficio cura, insieme al Presidente, l’amministrazione della Associazione e più specificamente:
- il Vice Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività e, in caso di assenza, impedimento o decadenza, il Vice Presidente lo sostituisce fino a nuova elezione.
- il Segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute di tutti gli organi presieduti dal Presidente dell’Associazione ed effettua congiuntamente con il Tesoriere la verifica dei poteri per l’esercizio dell’elettorato attivo. È responsabile del funzionamento del sistema di informazione e comunicazione dell’Associazione.
- il Vice segretario coadiuva il segretario nello svolgimento delle sue funzioni.
- il Tesoriere è responsabile del patrimonio e tiene la contabilità dell’Associazione, riceve le quote e rilascia le relative quietanze necessarie per la verifica dei poteri, che effettua unitamente al Segretario, redige i bilanci preventivi e consuntivi.
3. Il Presidente neoeletto può prorogare, qualora lo ritenga opportuno, il Segretario, il Vice Segretario ed il Tesoriere uscenti fino all’elezione della nuova Giunta, dandone comunicazione all’ ASSEMBLEA ordinaria.

PARTE TERZA ELEZIONI DEGLI ORGANI

ART. 11 – ELEZIONI NELLE SEZIONI

1. Nel periodo fra l’inizio della sessione assembleare e almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’ASSEMBLEA Ordinaria, ciascuna Sezione deve tenere l’assemblea per la elezione diretta del Presidente, del Consiglio Direttivo. Nell’ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente, si procede al rinnovo anche al di fuori della sessione assembleare, in occasione della quale, tuttavia, si procede comunque a nuove elezioni.
2. Le assemblee delle Sezioni devono eleggere i Delegati all’ ASSEMBLEA ed i supplenti in numero pari agli effettivi.

ART. 12 – ELEZIONE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il CDN, nella prima seduta successiva all’ ASSEMBLEA che ha eletto il Presidente, su proposta del Presidente, elegge l’Ufficio di Presidenza (ovvero il Vice presidente, il Segretario, il Tesoriere) ed i rimanenti membri della Giunta.

ART. 13 – ELEZIONI NELL’ ASSEMBLEA

1. Il Presidente dell’Associazione viene eletto a scrutinio segreto dall’ ASSEMBLEA Ordinaria. Possono candidarsi tutti i soci effettivi dell’Associazione. È dichiarato eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.
2. Le candidature, corredate della firma di presentazione di almeno 1/4 componenti del CDN, vanno presentate, fino al ventesimo giorno dalla data fissata per l’inizio dell’ASSEMBLEA, all’Ufficio di Presidenza che per il tramite del Segretario Nazionale ne dispone la immediata comunicazione a tutte le Sezioni.
3. In caso di anticipata cessazione dalla carica del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente che, ove manchino più di 150 giorni alla scadenza naturale del mandato, convoca anticipatamente l’ASSEMBLEA ordinaria.
4. In caso di candidatura alla Presidenza avanzata dal Segretario e/o dal Tesoriere Nazionale, la Giunta o l’Ufficio di Presidenza nomina, non oltre quindici giorni prima dalla data dell’ASSEMBLEA, un componente in sostituzione di ciascun candidato, ai soli fini della verifica poteri in sede assembleare.
La verifica poteri, in ogni caso, deve essere completata entro e non oltre il giorno prima della conclusione dell’ASSEMBLEA.

PARTE QUARTA
INCOMPATIBILITÀ E ROTAZIONE DEGLI INCARICHI


ART. 14 – INCOMPATIBILITÀ E ROTAZIONE

1. La carica di Presidente Nazionale e di Presidente di Sezione dell’Associazione è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio dell’Ordine, del CNF, della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, nonché di altre Istituzioni, Organismi ed Associazioni Forensi. La carica di Presidente Nazionale o Presidente di Sezione è inoltre incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale per comuni superiori a 15.000 abitanti.
1 bis. Il Presidente Nazionale non è eleggibile per due mandati consecutivi.
2. Al fine di favorire la più ampia partecipazione agli organismi forensi istituzionali ed associativi e di rafforzare lo spirito di servizio che deve informare l’attività degli associati, l’ADU ITALIA promuove il principio della rotazione degli incarichi.

PARTE QUINTA
NORME FINALI


ART. 15 – NORME FINALI

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua approvazione.
2. Per le modifiche allo Statuto occorre la maggioranza dei 2/3 dei presenti all’ ASSEMBLEA. Possono essere approvate solo le modifiche preventivamente vagliate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
3. Salvo diversa previsione le modifiche dello Statuto entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla loro approvazione.
4. Il Consiglio Direttivo Nazionale può adottare un regolamento per la disciplina delle attività dell’ASSEMBLEA e dello stesso Consiglio. Con le stesse modalità può procedere la Giunta per adottare il regolamento le cui previsioni non possono porsi in contrasto con le norme previste dal presente Statuto.