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Allo stato attuale, i tempi di evasione delle richieste sono prossimi ai 30 giorni e in molti casi superano frequentemente questo lasso temporale, determinando una paralisi operativa incompatibile con l’esercizio della funzione difensiva.
Tale ritardo non rappresenta una mera inefficienza amministrativa, ma si traduce in una concreta lesione del diritto di difesa.
Ciò in quanto, soprattutto nei casi di assistiti senza fissa dimora e/o stranieri, tempi così lunghi impediscono agli avvocati di individuare tempestivamente il luogo eventuale di detenzione dell’assistito rendendo di fatto impossibile instaurare un contatto utile e immediato – o quanto meno celere – con il proprio cliente.
Va da sé che una situazione di tal guisa compromette la predisposizione di strategie difensive efficaci nei tempi processuali ed incide in maniera particolarmente grave sull’attività dell’avvocato d’ufficio, che quasi sempre non dispone di ulteriori canali informativi.
A seguito, ad esempio, di notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, l’indagato ed il di lui difensore dispongono di 20 giorni per azionare una serie di diritti e facoltà fondamentali per un’efficace difesa.
Ancora, nel caso di emissione di sentenza con motivazione contestuale all’esito del giudizio, il difensore di ufficio ha soltanto 15 giorni per provare a rintracciare l’assistito (più ulteriori 15 giorni nel caso di imputato giudicato in assenza – art. 585 comma 1-bis c.p.) e munirsi di mandato specifico ad impugnare.
Ebbene, ad oggi, nei testé menzionati termini il difensore non riesce a conoscere l’eventuale stato e luogo di detenzione, ultima ratio al fine di avere un contatto col proprio assistito.
Da ultimo, ma non per minor importanza, sovviene la circostanza per cui una tale situazione contribuisce ad aggravare i già noti ritardi nei meccanismi di liquidazione e recupero dei compensi professionali. Al difensore di ufficio, infatti, è consentito richiedere la liquidazione dei propri compensi – già tristemente esigui – laddove, durante o dopo l’esperimento delle procedure monitoria ed esecutiva, l’assistito risulti irreperibile di fatto o insolvibile.
Una vera e propria trafila, dunque, che, attesi i tempi della Giustizia italiana richiede in media almeno due anni.
Andare ad aggiungere ulteriori 30 giorni o più di 30 giorni, per una semplice, unica informazione, par quasi una beffa oltre il danno.
ADU Italia evidenzia come un sistema che impone all’avvocato di attendere oltre un mese per conoscere lo stato e il luogo di detenzione o il domicilio dichiarato al momento della scarcerazione del proprio assistito risulti incompatibile con i principi costituzionali di effettività della difesa.
Per tali ragioni, l’Associazione rivolge formale richiesta al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria affinché:
– chiarisca le cause di tali ritardi;
– indichi le misure urgenti che intende adottare per il loro superamento;
– garantisca tempi di risposta certi e compatibili con le esigenze dell’attività difensiva.
Napoli/Roma, 27 aprile 2026
La Giunta di ADU Italia
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