Può la giurisprudenza parificare il difensore di ufficio al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato?

di Francesco Andriolo
Avvocato, Presidente ADU Palermo

Nel sistema processuale italiano, la figura del difensore d’ufficio è posta a garanzia del diritto di difesa, sancito dall’art. 24 della Costituzione, che impone l’assistenza tecnica anche a chi non abbia un difensore di fiducia. Diversa, almeno sul piano normativo, è la posizione del difensore che assiste un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, istituto disciplinato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che mira a garantire l’effettività del diritto di difesa ai non abbienti.

Tuttavia, nel corso degli anni, la questione della parificazione tra il difensore d’ufficio e il difensore del soggetto ammesso al patrocinio ha assunto un rilievo crescente, soprattutto in relazione alla liquidazione dei compensi professionali e all’individuazione del soggetto onerato del pagamento. In particolare, si è valutato se la giurisprudenza possa – o debba – colmare, in via interpretativa, il divario esistente tra le due figure, in assenza di una compiuta equiparazione legislativa.

L’articolo 116 del D.P.R. 115/2002 dispone che: “L’onorario e le spese spettanti al difensore d’ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali nei confronti dell’assistito.”
La norma, dunque, condiziona la liquidazione a carico dello Stato al previo esperimento infruttuoso delle azioni esecutive contro l’assistito, ponendo un onere probatorio e un vincolo procedurale non previsto per il difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, per il quale la corresponsione dei compensi è diretta e automatica.

Ne deriva un trattamento differenziato: da un lato, il difensore del patrocinato è retribuito dallo Stato senza necessità di esperire alcuna azione verso il cliente; dall’altro, il difensore d’ufficio può rivolgersi all’Erario solo dopo aver dimostrato l’infruttuosità del tentativo di recupero del credito. Tale differenziazione ha suscitato ampie riflessioni, anche sotto il profilo della ragionevolezza e dell’uguaglianza ex art. 3 Cost..
La Corte Costituzionale, con la ordinanza n. 439 del 29 dicembre 2004, ha rappresentato un punto di svolta. In tale pronuncia, la Corte ha riconosciuto che il cittadino extracomunitario non in regola con il permesso di soggiorno, quando versi in condizioni economiche disagiate, deve essere ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, senza necessità di una specifica istanza di ammissione.
Sebbene la decisione non riguardasse direttamente il difensore d’ufficio, essa ha introdotto un principio di parità sostanziale nell’accesso alla difesa tecnica finanziata dallo Stato, estendendo il beneficio del patrocinio a categorie prima escluse per interpretazione restrittiva. Ciò ha aperto la strada anche ad una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 116, oltre quella dell´art. 142, del D.P.R. n. 116/2002, nella direzione di una progressiva equiparazione tra le due figure professionali.

La giurisprudenza di legittimità ha, nel tempo, consolidato un indirizzo che riconosce al difensore d’ufficio una tutela rafforzata in presenza di situazioni di fatto equiparabili a quelle del patrocinio a spese dello Stato. La Cassazione civile, ad esempio, con ordinanza n. 10679 del 2025, ha ribadito (come altre sentenze o ordinanze di questo tenore, v. Cass. 20967/2017 e Cass. 34888/2021) il principio secondo cui “ (…) il difensore d’ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per l’attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha l’onere di provare la persistenza della condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento delle spettanze (Cass., Sez. 2, 8/9/2017, n. 20967), restando in entrambi i casi le spese a carico dell’Erario, che ha comunque facoltà, ove possibile, di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile (Cass., Sez. 6-2, 17/11/2021, n. 34888) (…)´´.
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Si è così delineata una via giurisprudenziale di parificazione, fondata sulla interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 116 D.P.R. 115/2002, volta a evitare che l’effettività del diritto di difesa venga vanificata da rigidità procedurali.
Ricodiamo ad esempio anche l’ordinanza n. 9673/20191 della Cassazione che ha stabilito che nel recupero del compenso del difensore di ufficio ´´(…) nessuna norma di legge impone l’espletamento puntiglioso di tutte le attività pretese in successione dal Tribunale nella sua ordinanza (…)´´.

L’intervento giurisprudenziale in casi simili, trova fondamento nei principi di eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), di effettività della difesa (art. 24 Cost.) e di giusto processo (art. 111 Cost.).Non può, infatti, ritenersi ragionevole che due difensori, entrambi operanti per garantire lo stesso diritto costituzionale, siano trattati in modo diseguale quanto alla remunerazione, soltanto in ragione della formale qualifica del loro assistito.
In questa prospettiva, la giurisprudenza svolge una funzione integrativa e correttiva del sistema, colmando le lacune legislative e adattando le norme alla realtà sociale, in coerenza con la funzione evolutiva del diritto vivente.La parificazione operata dai Giudici non rappresenta, pertanto, una violazione del principio di separazione dei poteri, bensì un´ applicazione evolutiva del diritto orientata ai valori costituzionali.
In definitiva, la giurisprudenza può, ed in parte già lo ha fatto, parificare il difensore d’ufficio al difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 116, D.P.R. 115/2002.Tale evoluzione risponde all’esigenza di evitare disparità di trattamento e di garantire che la funzione difensiva, quale presidio inviolabile dei diritti fondamentali, sia tutelata anche sul piano economico.

Resta, tuttavia, auspicabile un intervento legislativo di riforma, volto a consolidare e rendere uniforme il sistema di remunerazione del difensore d’ufficio, superando le incertezze interpretative e ponendo la giurisprudenza in armonia con una disciplina espressa, chiara e coerente con i principi costituzionali di uguaglianza e giustizia.
In conclusione, basterebbe semplicemente cancellare, ad avviso dello Scrivente, la frase ´´(…) quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali ´´.
Già, semplicemente…