Con un comunicato il Consiglio dei Ministri riunitosi ieri ha indicato le disposizioni approvate in tema di giustizia, carceri e dipendenze, tentando di dare una risposta al grido di allarme degli operatori del settore (Magistrati di Sorveglianza, Provveditori Regionali Amministrazione Penitenziaria, Garanti dei Detenuti, Sindacati della Polizia Penitenziaria, Educatori, Servizi Sociali e addetti dell’UEPE, Associazioni Forensi maggiormente rappresentative, CNF, OCF, Consigli degli Ordini degli Avvocati Distrettuali e Circoscrizionali).
La situazione all’interno delle carceri italiane ha superato il livello di tolleranza avendo una presenza di detenuti ben oltre le 13.000 unità rispetto alla capienza prevista dalle strutture in essere con una promiscuità di situazioni intollerabili che hanno provocato la catena di suicidi e tentativi autolesionistici da parte sia dei detenuti che della polizia penitenziaria nel corso degli ultimi anni, tendenza destinata sempre più ad aumentare.
Il testo del comunicato è possibile reperirlo nella sua integrità cliccando sul link comunicato del Consiglio dei Ministri
Andando ad analizzare il provvedimento si nota come esso voglia, sulla carta, tentare di migliorare la situazione sia creando nuovi spiragli per i detenuti in espiazione pena che abbiano una situazione acclarata di tossicodipendenza o alcoldipendenza, elevando il tetto di pena entro il quale chiedere una misura alternativa ex articoli 90 e 94 dpr 309 90 da sei a otto anni e lasciando a quattro invece il tetto per chi ha compiuto reati rientranti tra quelli indicanti nell’articolo 4-bis della Legge sull’ordinamento penitenziario, approntando una procedura più snella per l’evasione delle istanze di liberazione anticipata e un aumento dei colloqui telefonici con i familiari oltre che interventi sull’edilizia carceraria.
Nel dettaglio, il comunicato – che si compone di quattro paragrafi, di cui uno dedicato al ridisegno delle circoscrizioni giudiziarie, stabilizzando alcuni piccoli tribunali in attesa di chiusura disponendone il prosieguo dell’operatività sine die e introducendo nuove circoscrizioni (es. Bassano del Grappa) – si occupa della situazione carceraria nei seguenti punti:
1. Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti (disegno di legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio e del Ministro della salute Orazio Schillaci, ha approvato, con la previsione della richiesta alle Camere di sollecita calendarizzazione nel rispetto dei regolamenti dei due rami del Parlamento, un disegno di legge che introduce disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti.
Il testo introduce un nuovo regime di detenzione domiciliare per condannati tossicodipendenti e alcoldipendenti, con l’obiettivo di prevedere modalità esecutive della pena maggiormente idonee alle specifiche esigenze socio-riabilitative di tali soggetti.
Le nuove norme, tra l’altro, consentono ai soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti nei cui confronti deve essere eseguita una condanna a pena detentiva, anche residua, non superiore a otto anni, o a quattro anni se concerne uno dei reati di maggiore pericolosità sociale (di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354), di chiedere in ogni momento di essere ammessi alla detenzione domiciliare presso una struttura autorizzata all’esercizio dell’attività sanitaria e socio-sanitaria, sulla base di uno specifico programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale. Tale beneficio può essere concesso una sola volta.
Per ottenere il beneficio, il programma di riabilitazione sarà sottoposto a una Commissione di valutazione, che dovrà anche accertare l’effettiva e attuale condizione di dipendenza del soggetto e alla quale e dovrà essere fornita l’indicazione della correlazione tra la dipendenza stessa e la commissione del reato. Inoltre, il responsabile della struttura terapeutica dovrà trasmettere al servizio pubblico per le dipendenze competente per territorio e all’ufficio locale di esecuzione penale esterna una relazione semestrale sull’esecuzione del programma, segnalando eventuali violazioni all’autorità giudiziaria.
Al termine del programma, l’ufficio locale di esecuzione penale esterna trasmetterà all’autorità giudiziaria una relazione finale. Il tribunale di sorveglianza disporrà la revoca del regime di detenzione domiciliare qualora il programma terapeutico residenziale non sia positivamente concluso o se il comportamento del soggetto appaia incompatibile con la prosecuzione delle misure. Se il programma terapeutico residenziale risulta positivamente completato, il magistrato di sorveglianza dispone la detenzione domiciliare o l’affidamento
in prova del soggetto ai fini del suo reinserimento sociale, a condizione che la pena residua non sia superiore ad otto anni, aumentata della metà, o a quattro anni, aumentata di un quarto, nei casi già citati di pericolosità sociale.
2. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di procedimento per la concessione della liberazione anticipata e di corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati (decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato, in esame preliminare, un provvedimento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che apporta modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di procedimento per la concessione della liberazione anticipata e di corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati.
In attuazione all’articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, il testo introduce una procedura più rapida e più rigorosa per la concessione del beneficio della liberazione anticipata, già previsto nell’ordinamento penitenziario. Si prevede l’informatizzazione del fascicolo personale del detenuto e, nelle more, la trasmissione degli elementi di valutazione necessari da parte del direttore dell’istituto al magistrato di sorveglianza. Inoltre, si incrementa il numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili dei detenuti con i propri familiari, al fine di garantirne la prosecuzione dei rapporti personali.
3. Programma dettagliato degli interventi di edilizia penitenziaria per gli anni 2025-2027, ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112
Il Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria, Marco Doglio, appositamente invitato, ha illustrato al Consiglio dei Ministri il Programma dettagliato degli interventi di edilizia penitenziaria per gli anni 2025-2027, elaborato con la Presidenza del Consiglio, il Ministero della giustizia e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112.
Il Piano prevede un insieme coordinato d’interventi, finalizzati al recupero di sezioni esistenti e alla realizzazione di nuovi posti detentivi.
L’obiettivo è aumentare la capienza complessiva del sistema penitenziario, migliorando al contempo le condizioni strutturali degli istituti e contrastando in modo strutturale il fenomeno del sovraffollamento. È previsto un totale di 60 interventi strutturali, dei quali 3 sono già conclusi, 27 sono in corso e 30 sono prossimi all’avvio. Attraverso ampliamenti delle strutture esistenti, saranno creati 3.716 nuovi posti, mentre ristrutturazioni e manutenzioni consentiranno il recupero complessivo di ulteriori 5.980 posti, per un totale al termine del triennio di 9.696 posti aggiuntivi.
Non può che balzare agli occhi la schizofrenia e l’assoluta mancanza di contatto del legislatore con la situazione attuale all’interno degli Istituti di Pena caratterizzata dalla promiscuità dovuta al sovraffollamento nelle celle, dalla presenza di detenuti psichiatrici reclusi insieme a soggetti che non presentano patologie e che non possono essere seguiti adeguatamente dai servizi di salute mentale, dall’assoluta insufficienza del personale di Polizia Penitenziaria che vive con coraggio e dignità una situazione intollerabile per le condizioni in cui si trova a operare; un Legislatore che non cita minimamente il diritto all’affettività dei reclusi, così come sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza nr. 10 del 2024.
Pensare che le criticità attuali possano essere risolte semplicemente innalzando il tetto di pena da sei a otto anni per richiedere la misura alternativa speciale di cui all’art. 90 DPR 309/90 o semplificando le procedure per ottenere la liberazione anticipata, sembra frutto di semplici enunciazioni di principio piuttosto che di volontà, stante la complessità dell’iter che un detenuto deve affrontare per poter ottenere un colloquio con una comunità che possa accoglierlo in misura alternativa e i tempi biblici con i quali i Tribunale di Sorveglianza fissino udienza per discutere dell’istanza (nel caso in cui gli Uffici di Sorveglianza non ritengano di aderire alla richiesta di provvedimenti di urgenza); così come appare di difficile comprensione e realizzazione l’intervento sulla liberazione anticipata, viste le difficoltà dovute alla scarsità del personale addetto in Procura e presso gli Uffici di Sorveglianza oltre che ai ritardi del caricamento dei fascicoli digitalizzati sul portale SIUS che renderebbero la modifica normativa di fatto inefficace.
Anche l’intervento sull’edilizia carceraria, con l’annuncio del recupero di quasi diecimila posti all’interno delle strutture esistenti, con la costruzione di altri penitenziari o con l’utilizzo di strutture semovibili adattate, appare in controtendenza con le segnalazioni degli operatori del settore che chiedono a gran voce interventi deflattivi quali, ad esempio, depenalizzazioni di reati bagatellari o l’utilizzo della carcerazione preventiva solamente quanto appaia necessario e non come strumento di pressione su soggetti indagati.
Nel frattempo che questi diecimila posti vengano messi a disposizione dei vari PRAP, le carceri italiane continueranno a vivere sull’orlo di un’esplosione di disperazione da parte dei detenuti, sempre più numerosi all’interno delle celle,
anche grazie all’innalzamento del numero dei reati e agli aumenti di pena per quelli esistenti decisi negli ultimi anni dai vari governi che si sono succeduti.
La soluzione per risolvere almeno parzialmente, senza attendere anni, la situazione all’interno delle Carceri italiane non può che passare da un provvedimento di clemenza o che incida da subito sulle pene che si stanno scontando adesso…. Se non ci sono i tempi e le condizioni politiche per un’amnistia (che manca dal 1990) o un indulto (che manca dal 2006), si abbia il coraggio di approvare, anche con un decreto legge, il c.d. Lodo Giachetti che prevede l’innalzamento da 45 a 60 giorni di liberazione anticipata per ogni semestre di buona condotta, disegno di legge che naviga nelle commissioni parlamentari dal 14.11.2022 e che saltuariamente rivive a seguito di eventi eclatanti all’interno degli istituti di pena o, cronaca di queste settimane, quando un ex ministro pubblicando quasi quotidianamente il suo diario dal carcere, racconta episodi appresi in prima persona essendo ristretto a seguito di condanna passata in giudicato.
In attesa aspettiamo sempre meno fiduciosi, ascoltando i racconti disperati dei nostri assistiti reclusi e le confidenze degli operatori del settore.
Ad Maiora
Avv. Stefano Sassano
Vice Presidente ADU – Italia con delega alle carceri e alle persone private della libertà personale.