a cura dell’Avv. Diego Galliano
L’art. 15 del D.Lgs. n. 150/2011, come modificato dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), ha ricondotto le opposizioni previste dagli artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115/2002 al rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-decies e seguenti c.p.c., in luogo del previgente rito sommario.
Da tale modifica discende, secondo l’interpretazione fornita dal Ministero della Giustizia con la Circolare del 25 luglio 2026, prot. DAG.25/07/2026.0153182.U, l’applicazione dei termini ordinari di impugnazione: trenta giorni decorrenti dalla notificazione del decreto di pagamento, ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., ovvero, in mancanza di notificazione, sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 327 c.p.c.
Viene così meno il precedente regime, fondato sull’art. 702-quater c.p.c., nel quale anche la comunicazione di cancelleria era idonea a far decorrere il termine di trenta giorni.
Nell’attuale assetto, invece, la mera comunicazione del decreto non produce più tale effetto: il professionista che voglia determinare la decorrenza del termine breve deve quindi attivarsi per la sua notificazione.
ADU Italia esprime forte preoccupazione per gli effetti pratici di tale interpretazione.
Il nuovo assetto finisce infatti per porre a carico dell’avvocato beneficiario della liquidazione l’ulteriore onere di procedere alla notificazione del decreto ai soggetti legittimati all’opposizione, qualora intenda consentire il decorso del termine breve di trenta giorni ed evitare di attendere il più lungo termine semestrale per la definitività del provvedimento.
Un ulteriore adempimento che si aggiunge a una procedura di liquidazione dei compensi già caratterizzata da tempi, passaggi burocratici e anticipazioni che gravano sul professionista.
Pur volendo aderire a tale situazione normativa ed interpretativa, dietro quello che potrebbe apparire come un semplice adempimento notificatorio si cela, in realtà, una serie di attività che vengono trasferite sul professionista ma anche la necessità di apposite modifiche delle strutture giudiziarie.
Il difensore che voglia far decorrere il termine breve dovrà infatti:
Ne deriva un vero e proprio subprocedimento posto a carico del creditore, che non riguarda più l’attività difensiva svolta nell’interesse dell’assistito, ma esclusivamente la possibilità di ottenere in tempi ragionevoli il pagamento di un compenso che l’autorità giudiziaria ha già riconosciuto.
L’alternativa, per il professionista, è altrettanto significativa: sostenere nuovi adempimenti e relativi costi oppure attendere il decorso del termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione del decreto.
E, che sia una coincidenza, pare si persegua proprio tale obiettivo.
Il paradosso è evidente: il difensore, dopo avere prestato la propria attività professionale nell’ambito di un sistema volto a garantire l’effettività del diritto di difesa e dopo avere ottenuto dal magistrato il riconoscimento del proprio compenso, è chiamato ad attivarsi nuovamente, sostenendo ulteriori attività e costi per accelerare il pagamento di un credito che lo Stato ha già riconosciuto.
In altri termini, il professionista deve individuare i destinatari, reperirne i domicili, notificare il decreto, controllare il perfezionamento delle notificazioni e attendere il decorso dei relativi termini.
Per essere pagato dallo Stato, l’avvocato deve ora inseguire anche il proprio decreto di pagamento.
ADU Italia ritiene che non possa essere l’Avvocatura a farsi carico anche di ciò oltre che delle inefficienze e delle complessità amministrative del sistema delle spese di giustizia.
La difesa d’ufficio e il patrocinio a spese dello Stato costituiscono strumenti essenziali attraverso i quali lo Stato garantisce concretamente il diritto costituzionale di difesa. Chi assicura quotidianamente questa funzione non può essere trasformato, anche nella fase del pagamento, nell’ultimo anello amministrativo della macchina giudiziaria.
Semplificare significa eliminare adempimenti, non crearne trasferirendoli sugli avvocati.
ADU Italia chiede pertanto al Ministero della Giustizia un intervento che assicuri procedure uniformi, snelle e tempi certi per la definitività dei decreti e per il pagamento dei compensi, senza imporre ai difensori ulteriori attività e costi per ottenere quanto è stato loro già riconosciuto.
Il compenso del difensore non è una concessione dell’Amministrazione: è il corrispettivo di un’attività professionale già svolta nell’interesse della Giustizia e della tutela del diritto di difesa.