Legittimo impedimento per il Legale caregiver:una fondamentale scelta di civiltà giuridica

Legittimo impedimento per il Legale caregiver:una fondamentale scelta di civiltà giuridica

di Simona Staffieri
Avvocato caregiver, componente della Giunta di ADU Italia 

 

Nel delicato equilibrio tra la tutela del diritto di difesa e la garanzia di un giusto processo celebrato in tempi ragionevoli, c’è una zona d’ombra che la nostra legislazione non è ancora riuscita a colmare appieno: la condizione dell’Avvocato che svolge simultaneamente il ruolo di caregiver familiare.
​Chi esercita la professione forense conosce bene il rigore delle norme che disciplinano l’impedimento a comparire in udienza. L’articolo 420-ter del codice di procedura penale definisce con precisione i casi in cui l’assenza del difensore è giustificata da un “assoluto impedimento per caso fortuito o forza maggiore”. Tuttavia, la prassi e la giurisprudenza di legittimità hanno spesso interpretato questa fattispecie in senso strettamente restrittivo, ancorandola quasi esclusivamente alla salute dell’Avvocato o a eventi imprevisti di eccezionale gravità.
​Cosa accade, però, quando l’emergenza riguarda un familiare con grave disabilità o una patologia invalidante, la cui assistenza diretta e inderogabile grava interamente sulle spalle del professionista?
​Per colmare questa lacuna strutturale, il Senato ha compiuto un passo avanti fondamentale approvando, il 18 settembre 2024, il Disegno di Legge n. 729. La riforma si propone di tipizzare e riconoscere esplicitamente tra le cause di legittimo impedimento del difensore la necessità assistenziale legata al ruolo di caregiver familiare (ai sensi dell’art. 1, comma 255, della Legge 205/2017), estendendo e coordinando le tutele sia nel processo penale che in quello civile.
​Trasmesso alla Camera dei Deputati (Atto Camera n. 2050), il provvedimento ha visto concludersi l’esame in Commissione Giustizia il 10 giugno 2026. Nel corso di questa fase referente, tuttavia, al testo sono state apportate modifiche sostanziali, tra cui l’introduzione di meccanismi di rimessione in termini e di intervento preventivo sul calendario processuale nel civile.
​Questo snodo dell’iter allunga inevitabilmente i tempi rispetto alle previsioni iniziali: con il passaggio in Aula alla Camera, l’approvazione del testo modificato imporrà un ritorno del DDL al Senato per la terza lettura (la cosiddetta navette parlamentare), necessaria a conformare il voto di ambedue i rami del Parlamento sulle parti emendate.
​Da Avvocato — e al contempo da figlia che assiste quotidianamente con dedizione la propria madre — seguo questo percorso legislativo con un’attenzione che travalica il mero interesse dottrinale. È un’esigenza concreta, di vita vissuta, che riguarda centinaia di Colleghi in tutta Italia.
​Il nodo della questione è sia giuridico che sociale:
​Diritto di difesa (Art. 24 Cost.): L’assistito ha diritto a essere difeso dal proprio legale di fiducia. Costringere un Avvocato a farsi sostituire d’urgenza in presenza di un’improvvisa crisi assistenziale del familiare significa depotenziare la qualità della difesa tecnica.
​Tutela della famiglia e solidarietà (Artt. 2 e 31 Cost.): L’assistenza a un familiare non autosufficiente non è una scelta di comodo o una sovrapposizione di impegni, ma un dovere morale e sociale tutelato dalla nostra Carta fondamentale.
​Oggi, l’accoglimento di un’istanza di rinvio fondata su ragioni assistenziali è troppo spesso affidato alla discrezionalità o alla sensibilità del singolo giudice. Questo genera un quadro di incertezza applicativa non più sostenibile.
​L’approvazione finale alla Camera e il successivo e definitivo passaggio a Palazzo Madama non rappresenterebbero una concessione o un “privilegio” per la classe forense, bensì una fondamentale misura di civiltà giuridica e di pari opportunità per tutti quei professionisti che non intendono abdicare né al proprio ruolo tecnico in tribunale né ai propri affetti più cari.
L’auspicio è che entrambi i rami del Parlamento completino con sollecitudine le rispettive fasi della navette, senza ulteriori rallentamenti nei passaggi tra Montecitorio e Palazzo Madama, consentendo così la definitiva approvazione, la successiva promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
​Dare dignità normativa al ruolo del caregiver in toga significa rendere il nostro sistema giudiziario non solo più efficiente, ma profondamente più umano.