di Maurizio Antonio Gargiulo (Avvocato, Presidente ADU Foggia e Capitanata)
Commento alla sentenza n. 595/2026 del 28.04.2026
Il fatto
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a seguito del deposito di una istanza di ammissione nell’interesse dell’imputato, invitava l’istante a produrre, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, a pena d’inammissibilità dell’istanza, idonea documentazione al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l’ammissione al beneficio richiesto.
Solo dopo la scadenza del termine previsto veniva però depositata, nell’interesse dell’imputato, l’integrazione documentale richiesta, insistendo per l’accoglimento con decorrenza però dal termine del deposito dell’istanza (e non dunque dalla suddetta integrazione), così come previsto dall’art. 109 d.P.R. 115/2002.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarava però inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per decorrenza del termine posto (i noti 30 giorni) per l’integrazione documentale.
Il ricorso del difensore
Il difensore del proponeva così ricorso ex art. 99 d.P.R. 115/2002 avverso tale decreto di inammissibilità assumendo la violazione dell’art. 79, comma 3, del d.P.R. 115/2002, che il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con l’ordinanza in epigrafe, ha rigettato.
A sostegno del ricorso ben due motivazioni:
1. la violazione dell’art. 79, comma 3, d.P.R. 115/02, in quanto tale termine non può che considerarsi di mera natura ordinatoria e non perentoria come affermato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
2. la violazione degli artt. 125, comma 3 cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost. e vizio di motivazione apparente, in quanto la motivazione dell’ordinanza impugnata risultava priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico giuridico seguito dal giudice di merito, considerato che le linee argomentative risultavano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che avevano giustificato il provvedimento impugnato.
Con le suddette motivazioni il ricorrente affermava, di conseguenza, che il termine di trenta giorni indicato dal giudice, ad integrazione dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, non aveva natura perentoria bensì ordinatoria, sicché, una volta prodotta la documentazione integrativa richiesta, il giudice, non essendosi ancora pronunciato, era tenuto a valutare la sussistenza o meno dei requisiti per l’ammissibilità dell’imputato al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dal decorso del termine assegnato, cosa che chiaramente non faceva.
Un termine dunque quello dei trenta giorni che per legge serve solo per favorire una più rapida ed efficace definizione del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; con la conseguenza che quel termine potrebbe essere al massimo un termine ordinatorio, ma non certo un termine perentorio, in ossequio al principio di diritto, più che affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il termine entro cui depositare i documenti a sostegno dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese delIo Stato ha solo natura ordinatoria.
Successivamente sempre il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha poi rigettato con motivazione apparente l’opposizione avverso il decreto di inammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato senza valutare la sussistenza o meno delle condizioni di reddito che consentivano l’ammissione al beneficio.
Il ricorso secondo la Suprema Corte è fondato
“I motivi sopra illustrati sono fondati e, pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio, per nuovo esame, al Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto” – questa la conclusione finale della Suprema Corte.
In particolare la stessa pur precisando che l’interessato, a pena di inammissibilità dell’istanza, è tenuto, ex art. 79, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ad ottemperare alla richiesta di produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto dichiarato e non può sottrarsi all’adempimento, adducendo l’irrilevanza o la non pertinenza della stessa ai fini dell’ammissione al beneficio, non può che condividere il principio, già affermato in precedenti disposizioni della stessa Suprema Corte, in virtù del quale tale termine ha natura ordinatoria e pertanto è da escludere che il procedimento di ammissione al beneficio abbia termini preclusivi.
Il tempo impiegato dalla parte per ottemperare alla richiesta di integrazione documentale può riverberarsi in suo danno solo nella misura in cui può incidere sugli effetti dell’eventuale provvedimento di ammissione; effetti che, in base al combinato disposto degli artt. 79, comma 3, e 109 d.P.R. n. 115/2002, possono essere fatti decorrere, invece che dalla data di presentazione dell’istanza, da quella della produzione dei documenti richiesti.
In ultimo afferma che la stessa documentazione integrativa può essere prodotta anche in sede di opposizione e che il ritardo incide solo sulla decorrenza degli effetti dell’ammissione.
Anticipare dei tempi processuali, in violazione delle norme e dei principi sussistenti in materia, non può che comportare un passaggio processuale correttamente definito dalla Suprema Corte come illegittimo.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha pertanto stravolto il senso dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ponendo all’imputato un limite temporale che tuttalpiù poteva avere una funzione di accelerazione in suo favore dell’iter di ammissione, piuttosto che di sbarramento in suo danno.