OGGETTO: richiesta di intervento per la soppressione dell’art. 129 comma 10 del D.D.L. 1689 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, e in ogni caso di ritiro dell’emendamento n. 129.1000.
L’Associazione Italiana Difensori d’Ufficio – ADU Italia con la presente intende esprimere la più ferma avversione rispetto all’introduzione dell’art. 129 comma 10 del DDL 1689 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028) nell’Ordinamento e la propria indignazione nei confronti degli emendamenti n. 129.85 e 129.1000.
Si tratta invero di proposte che, dietro l’intento formale di introdurre «Norme di revisione e di razionalizzazione della spesa» per disciplinare le situazioni in cui tra lo Stato e i liberi professionisti sussistano posizioni debitorie reciproche, si muovono «in direzione ostinata e contraria» rispetto ad un’onesta presa di coscienza della conclamata inefficienza del sistema pubblico di liquidazione delle competenze professionali degli avvocati dei meno abbienti.
Ostinata, perché in netta opposizione – peraltro – con quanto appurato pochi giorni fa dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Diaco e Lenchi c. Italia[1], che ha condannato il nostro Paese proprio per i ritardi endemici nei pagamenti dei crediti derivanti dal patrocinio a spese dello Stato (violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione), con conseguente obbligo di risarcire i ricorrenti per il danno subito.
Contraria, perché invece di incrementare ed erogare tempestivamente gli stanziamenti per le spese di giustizia nella misura richiesta dai funzionari preposti (come peraltro già richiesto da ADU Italia il 16 giugno scorso); di semplificare, incentivare e ampliare il ricorso al meccanismo della compensazione dei crediti professionali con i debiti fiscali e contributivi; di dare nuova linfa in termini di forza lavoro e di riorganizzazione in seno agli uffici interessati alla lavorazione di istanze e decreti di liquidazione, la norma all’esame del Parlamento e gli emendamenti proposti producono confusione e incertezza rispetto alle modalità di richiesta e/o di pagamento delle somme spettanti, estendendo pericolosamente la discrezionalità interpretativa dell’amministrazione.
Invero la volontà del Legislatore di subordinare il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche (o delle società a prevalente partecipazione pubblica) alla regolarità fiscale non è un fenomeno nuovo.
Tanto nell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (cd. “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”), quanto nella sua più recente trasposizione nell’art. 144 del D. Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 (cd. “Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione”), è previsto che la P.A. possa negare il pagamento di somme dovute in favore di un qualsivoglia beneficiario alle seguenti condizioni:
a. l’importo del pagamento da effettuare da parte della P.A. sia superiore ad euro 5.000 (ovvero ad euro 2.500 nel caso di somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento);
b. il concomitante debito del beneficiario sia pari ad almeno 5000 euro;
c. il suddetto debito deve risultare dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, come da verifica che la P.A. deve effettuare – anche con modalità telematiche – prima di erogare le somme richieste dal beneficiario;
d. spetta alle amministrazioni pubbliche (o alle società a prevalente partecipazione pubblica) verificare prima del pagamento l’inadempienza anche in via telematica del beneficiario.
Quanto sopra implica, per i soggetti indebitati con la P.A., che
a. i pagamenti di somme inferiori ad euro 5000 (ovvero ad euro 2500 nei casi suindicati) sono sempre dovuti;
b. i pagamenti a favore di soggetti gravati da un debito inferiore ad euro 5000 sono sempre dovuti.
Tale disciplina, riservata alla generalità dei consociati, sembra inspiegabilmente insufficiente nei confronti dei liberi professionisti.
Senza dover approfondire l’ovvio, ossia che per tali categorie di debitori verso l’erario il mancato tempestivo pagamento di imposte e contributi già comporta notevoli ripercussioni in termini di sanzioni e interessi, l’art. 129 co. 10 del DDL Bilancio 2026 contempla la proposta di eliminazione di ogni limite sopra richiamato, così come previsto dall’art. 144 T.U., solo per alcuni liberi professionisti.
Stabilisce infatti la suddetta disposizione che «Il regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi da parte dei liberi professionisti che rendono prestazioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche è condizione per il pagamento di compensi per attività professionale da parte delle medesime amministrazioni. A tal fine il libero professionista produce la predetta documentazione comprovante la regolarità fiscale e contributiva unitamente alla presentazione della fattura per le prestazioni rese[2]».
Già la semplice lettura del testo proposto impone di stigmatizzare l’assenza di specificazioni in ordine a:
Al peggio però sembra non esserci limite: a differenza di quanto previsto dall’art.144 del D. Lgs. 33/2025, il quale onera il debitore pubblico di verificare prima del pagamento – anche mediante l’agile controllo telematico – se il proprio creditore è o meno inadempiente rispetto ai parametri individuati, nel caso dell’art. 129 co. 10 del DDL Bilancio 2026 viene richiesta al libero professionista la classica probatio diabolica: dimostrare la propria non meglio definita regolarità fiscale e contributiva.
Una norma così concepita evidenzia tutta la sua fallacia già rispetto ai destinatari originari, ossia ai “liberi professionisti che rendono prestazioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche”.
Ancor più disastrosi sarebbero tuttavia i suoi effetti qualora si concretizzasse “la spinta” a estendere tale previsione anche ai compensi dovuti ai difensori iscritti all’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato nonché ai difensori d’ufficio, i quali – molto più spesso di quanto si pensi – difendono persone irreperibili o che risultano insolventi in seguito a lunghe, estenuanti, quasi sempre vane procedure tese al recupero del proprio credito professionale.
Ci si riferisce, in particolare, alle proposte di emendamento n. 129.85[3] e n. 129.1000[4] (quest’ultimo del Governo) al richiamato art. 129 co. 10 del DDL Bilancio, che modificherebbero la norma come segue:
«Il regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi da parte dei liberi professionisti che rendono prestazioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche o di altri soggetti con compensi a carico dello Stato è condizione per il pagamento di compensi per attività professionale da parte delle medesime amministrazioni dei relativi emolumenti. A tal fine il libero professionista produce la predetta documentazione comprovante la regolarità fiscale e contributiva unitamente alla presentazione della fattura per le prestazioni rese».
Dunque, più che rappresentare un mezzo utile a razionalizzare la spesa (sic!) e aumentare il gettito fiscale, la nuova disciplina è destinata a rendere una corsa a indefiniti ostacoli la semplice (in teoria) richiesta degli onorari professionali maturati nella difesa di chi è ai margini della società; onorari, peraltro, tutt’altro che adeguati, atteso che il compenso spettante al legale deve essere decurtato per legge di 1/3.
Il risultato immediato sarà solo quello di ritardare la spesa per la P.A. con conseguente ulteriore differimento dell’incasso da parte dei difensori, già vessati da incombenze burocratiche disomogenee e farraginose che portano a ritardare l’effettivo conseguimento dell’onorario anche di anni rispetto alla conclusione dell’incarico professionale.
L’effetto mediato, invece, sarà quello di disincentivare i professionisti a prestare la propria opera nelle difese d’ufficio e per gli ammessi al patrocinio a spese dello Stato: i nuovi dubbi che la norma introduce rispetto all’aggravamento degli oneri per dimostrare il diritto al corrispettivo, nonché riguardo al momento in cui lo stesso verrà effettivamente percepito, allontaneranno gli avvocati dall’assistenza legale in favore degli ultimi.
L’inevitabile cancellazione di un considerevole numero di avvocati dalle liste dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato e dall’elenco dei difensori d’ufficio rappresenterebbe il definitivo collasso del sistema giustizia, una sconfitta per i valori costituzionali espressi dagli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale.
Una simile previsione rende questa norma inaccettabile per tutta la categoria degli avvocati e per tante altre categorie di liberi professionisti.
Per tali ragioni, ADU Italia chiede:
Roma/Napoli, 15 dicembre 2025 La Giunta di ADU Italia
[1] https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-247437%22]
[2] Pag. 99 https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01477031.pdf
[3] https://www.senato.it/show-doc?leg=19&tipodoc=EMENDC&id=1482218&idoggetto=1477272
[4] https://www.senato.it/show-doc?leg=19&tipodoc=EMENDC&id=1486134&idoggetto=1477272
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