Cassazione ‘25: nulla la notifica ex art. 161 c.p.p. co. 4 al difensore d’ufficio non domiciliatario

di Sergio Nesci
Avvocato, ADU Napoli

IV Corte Cassazione Penale, N. 968/2025 del 22.10.2025

La Quarta Sezione Penale, in tema di notificazioni, ha affermato che è affetta da nullità assoluta, ex art. 179 c.p.p., in quanto inidonea ad instaurare un valido contraddittorio, la notificazione all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita, ai sensi dell’art. 161 comma 4 c.p.p. presso il difensore di ufficio allo stesso nominato, in conseguenza dell’avvenuta cancellazione dall’Albo del difensore di fiducia, dovendosi far luogo, in tal caso alla notificazione dell’atto indicato a norma dell’art. 157 c.p.p.

Nel motivo di ricorso avanzato dalla difesa dell’imputato si deduceva la violazione della legge processuale in riferimento alla notifica dell’imputato del decreto di citazione a giudizio in appello che assume omessa/errata. La notifica al domicilio già eletto del difensore di fiducia non era andata a buon fine per avvenuta cancellazione dello stesso dall’Albo di appartenenza. Quella all’imputato invece non era andata a buon fine per irreperibilità dello stesso.

La Corte di Appello aveva ritenuto di procedersi oltre mediante la notifica al difensore di ufficio. Ne sarebbe derivata una mancata conoscenza del giudizio da parte dell’imputato, atteso che, pur a voler considerare attenuato il regime dell’assenza dell’imputato, rispetto a quanto previsto dall’art. 420 bis, cod. proc. pen.,è sempre imposta la verifica della regolarità delle notificazioni ai sensi dell’art. 598 ter comma 1, stesso codice. E, a  tale verifica, nella specie, avrebbe dovuto condurre alla rinnovazione di quella destinata all’imputato, senza procedere ai sensi dell’art. 161 comma citato, nessuna negligenza potendo ravvisarsi in capo all’imputato quanto all’impossibilità di notificare la citazione al domicilio eletto, siccome ascrivibile alla cancellazione del difensore del relativo albo professionale.

Sotto altro profilo, poi, il deducente ha osservato che anche il difensore nominato d’ufficio era stato sostituito con altro, abilitato al patrocinio in cassazione, cosicché il rapporto non fiduciario con il primo non avrebbe potuto reggere la presunzione di conoscenza del processo, non essendo stato l’imputato diretto destinatario degli atti.

La Corte ha accolto il motivo su indicato richiamando diversi principi in tema di legittimità in tema di elezione di domicilio dell’imputato presso il difensore, sebbene d’ufficio: qualora quest’ultimo non accetti la veste di domiciliatario, come consentito dal comma 4-bis dell’art. 162 c.p.p., e l’imputato non provveda ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, deve procedersi alla notificazione ai sensi degli artt. 157 ed eventualmente 159 c.p.p., in quanto, se si effettuasse la notificazione allo stesso difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p. ne risulterebbe frustrata la specifica finalità del comma 4-bis dell’art. 162 cit. di rendere, cioè, reale ed effettiva la conoscenza del processo da parte di chi si trovi sottoposto a procedimento penale e assistito da un difensore d’ufficio (Sez. 1, n. 17096 del 09/03/2021, Austin, Rv. 281198 – 01).

E, in via di stretta conseguenzialità, si è altresì precisato che le notifiche ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p. al difensore d’ufficio (nella specie, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione diretta a giudizio dell’imputato che, in fase di indagini preliminari, abbia eletto domicilio presso tale difensore d’ufficio) sono affette da nullità assoluta, ove quest’ultimo abbia rifiutato la domiciliazione ai sensi dell’art. 162, comma 4-bis, c.p.p., in quanto, benché non omesse, ma solo effettuate in forma diversa da quella prescritta, sono radicalmente inidonee ad assicurare la reale ed effettiva conoscenza del processo all’imputato (Sez. 5, n. 32586 del 14/06/2022, Stroe, Rv.  283566  – 01).